Aree Metropolitane

I RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La l.r. 9/1986 definisce complessivamente alcuni obiettivi di ampia portata in materia di governo del territorio e di funzioni dell’ente provincia. In sintesi i più significativi mirano a formare la costituzione delle province regionali con compiti programmatori e di governo del territorio, primo tra i quali il Piano di Sviluppo Economico Sociale.

In questo ambito, l’istituzione delle aree metropolitane regionali secondo il Titolo IV (artt. 19-20-21) della l.r. 9/1986 sottolinea l’attenzione al governo del territorio di particolari aree urbane, dove la concentrazione umana e delle attività pone compiti di gestione e di pianificazione fisica specifici della dimensione intercomunale.

La possibilità di “essere dichiarate aree metropolitane” (AM) , nell’istituto legislativo, definito da quattro caratteristiche ritenute basilari e che costituiscono vincolo per la loro perimetrazione (art. 19 dell l.r. 9/1986).

Il primo vincolo è definito dal fatto che “siano ricomprese nell’ambito dello stesso territorio provinciale” [punto a) dell’art. 19 della l.r. 9/1986. Questo vincolo pone come prioritaria la problematica del governo di alcuni aspetti localizzativi ed organizzativi dell’AM assegnati tra i compiti di istituto della provincia regionale.

Il secondo vincolo attiene al peso demografico che l’area metropolitana deve necessariamente possedere perchè possa essere dichiara tale. Esso esprime una dimensione complessiva della popolazione residente nell’AM che abbia “in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell’anno precedente la dichiarazione, una popolazione non inferiore a 250mila abitanti”[punto b) dell’art. 19 della l.r. 9/1986. Di fatto, questo vincolo riduce la possibilità di considerare aree metropolitane ambiti del territorio regionale che, pur possedendo dimensioni di scambio ed interrelazione, non raggiungono la soglia definita. In particolare, l’area dell’agrigentino, del ragusano e del siracusano. In questo caso, i compiti di programmazione definiti dalla costituzione dell’AM potrebbero essere oggetto di attenzione nell’ambito dell’intero territorio della provincia regionale.

Il terzo vincolo interessa la natura dell’insediamento umano gravitante intorno ad un comune considerato il polo dell’AM. In questo caso, deve essere rispettato il principio che l’aggregazione “intorno ad un comune di almeno 200mila abitanti” definita da “più centri aventi tra loro una sostanziale continuità di insediamenti” [punto c) dell’art. 19 della l.r. 9/1986]. Anche in questo caso appare la necessità di definire una dimensione demografica che, di fatto limita l’estensione dell’AM a parti di territorio regionale. In particolare, la continuità degli insediamenti richiamata in sede legislativa va, di certo, interpretata come fatto composito di residenza, attività produttive, aree intercluse con forte stanzialità diffusa di carattere misto residenziale stagionale accompagnate da forti movimenti di popolazione e presenza di trasporti connessi, pubblici e privati.

Il quarto vincolo attiene alla presenza di “un elevato grado di integrazione in ordine ai sevizi essenziali, al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico e sociale” [punto d) dell’art. 19 della l.r. 9/1986]. Questo vincolo avvalora il concetto di un’area metropolitana in cui la continuità degli insediamenti attiene alla dimensione degli scambi e delle relazioni tra i vari aspetti che compongono il fenomeno insediativo nel territorio.

In relazione ai requisiti sopra descritti l’individuazione e la relativa delimitazione dell’area metropolitana effettuata “anche su richiesta degli enti locali interessati, con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’assessore regionale per gli enti locali” [art. 20 della l.r. 9/1986].

Nel disposto legislativo viene prevista, inoltre, che “la relativa iniziativa è preventivamente sottoposta – a cura dell’assessore regionale per gli enti locali – all’esame degli enti locali interessati che non abbiano promosso la richiesta”, i quali “possono esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento”.

In relazione a questa ultima disposizione della l.r. 9/1986, le tre province che contengono agglomerazioni urbane con i requisiti demografici e funzionali di area metropolitana hanno prodotto un sistema di proposte di individuazione e delimitazione dell’area metropolitana.

E’ necessario sottolineare che, comunque, l’attuazione delle procedure per l’individuazione delle aree metropolitane descritte dall’art. 20 della l.r. 9/1986 passa per la proposta dell’assessorato regionale per gli enti locali da cui, secondo la legge, discendono gli atti che conducono alla deliberazione della Giunta regionale ed al conseguente decreto del Presidente della Regione.

L’individuazione dei compiti specifici che “le province regionali comprendenti aree metropolitane” svolgono “nell’ambito delle predette aree”, precisata nel disposto legislativo [art. 21 della l.r. 9/1986], aiuta poi la definizione della delimitazione e ne ricomprende tutti gli aspetti.

L’area metropolitana assume “le funzioni spettanti ai comuni in materia di:

1. disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale relativo:

– alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti:

– alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale convenzionata ed agevolata;

– alla localizzazione delle opere ed impianti d’interesse sovracomunale. Le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono variante rispetto agli strumenti urbanistici comunali;

2. formazione del piano intercomunale della rete commerciale:

3. distribuzione dell’acqua potabile e del gas;

4. trasporti pubblici;

5. raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.

Inoltre, viene previsto che, per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti punti 3, 4, 5, “la provincia regionale può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti” ovvero “promuovere la costituzione di gestioni comuni o la stipula di convenzioni”.

L’articolato delle disposizioni legislative prevede, in sintesi, compiti di istituto della provincia regionale che attengono:

1: alla programmazione e pianificazione territoriale:

– della rete dei trasporti

– delle aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica

– della localizzazione dei servizi ed impianti di interesse sovracomunale

– della rete commerciale sovracomunale

2. alla gestione diretta dei servizi:

– di distribuzione dell’acqua potabile e del gas

– dei trasporti pubblici

– della raccolta dei rifiuti urbani

Questo stesso articolato di attenzioni pianificatorie per la razionalizzazione delle grandi localizzazioni e degli scambi, di gestione dei principali servizi a rete e di tutela delle qualità ambientali partecipa a definire la delimitazione dell’area metropolitana.

Pur prevedendo, infatti, una specifica perimetrazione dove è possibile applicare i complessivi compiti di istituto dell’area metropolitana, nel suo ambito possono essere individuati, a seconda dei servizi erogati e della natura specifica della realtà urbana e territoriale, dei sottoperimetri entro cui è possibile risolvere i problemi ed armonizzare le funzioni e le attività.

Da “Le aree metropolitane siciliane” di Nicola G. Leone e Andrea Piraino

per le Edizioni Incipit collana
AnciSicilia