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Anticipazione di liquidità. Richieste entro il 28 febbraio

La legge di bilancio 2019 (commi 849-857) ha previsto che Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni possano richiedere alle banche, agli intermediari finanziari, alla Cassa depositi e prestiti e alle istituzioni finanziarie dell’Unione europea, obbligatoriamente entro il 28 febbraio 2019, anticipazioni di liquidità a breve termine per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. In recepimento delle norme in questione, Cassa depositi e prestiti ha reso note le modalità per accedere alle anticipazioni di liquidità previste dalla legge di bilancio 2019 (commi da 849 a 857). Tutte le informazioni sono disponibili sul portale Cdp cliccando sul Link: https://www.cdp.it/anticipazioni-di-liquidita/anticipazionipa.kl. Si ricorda che per i Comuni la misura massima concedibile è di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 relativamente ai primi tre titoli delle entrate. Gli enti beneficiari dell’anticipazione devono provvedere al pagamento dei fornitori entro 15 giorni dall’erogazione dell’anticipazione stessa. La restituzione è attualmente prescritta “il 30 dicembre 2019”.
L’ulteriore anticipazione, purtroppo limitata al breve termine, si collega ad un più complesso dispositivo sanzionatorio che la legge di bilancio ha introdotto a decorrere dal 2020 (commi 858-865), a fronte della persistenza di ritardi nel pagamento dei debiti commerciali rispetto alle norme vigenti. La natura di anticipazione comporta l’obbligo di restituzione entro il 30 dicembre 2019 (termine indicato dal decreto semplificazioni in corso di conversione), obbligando dunque l’ente a fare provvista finanziaria entro fine anno, quando ancora gli incassi dei tributi locali potrebbero non essere accreditati nei conti di tesoreria. La mancata richiesta di anticipazione o il suo inutilizzo nei termini raddoppiano la sanzione prevista per i ritardi persistenti nei pagamenti, con l’obbligo di accantonamento nella parte corrente del bilancio di un fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine anno confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. L’importo del fondo è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi se il debito commerciale residuo non viene ridotto di almeno il 10% rispetto all’anno precedente o per ritardi superiori a 60 giorni; le percentuali di accantonamento scendono poi per ritardi inferiori.

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