Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali. Riapertura dei termini (D.L. n. 104/2020, art. 55)

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L’art. 55 del D.L. n. 104/2020, cd. “decreto Agosto”, estende agli enti locali i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 116 del D.L. n. 34/2020. Il periodo durante il quale gli enti locali possono presentare domanda di anticipazione con deliberazione della Giunta va dal 21 settembre 2020 al 9 ottobre 2020.

La riproposizione della misura sulle anticipazioni consentirà agli enti che le richiederanno di accelerare il pagamento dei debiti pregressi e, come effetto indiretto di rilievo, di poter destinare tutta la liquidità “corrente” al pagamento dei debiti di nuova formazione.

D’altra parte ricordiamo che gli enti locali non in regola con gli indicatori sui pagamenti – relativi ai tempi di ritardo e alla riduzione dello stock di debiti – sono sanzionati attraverso l’obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali decorrente dal 2021 ai sensi dei commi 859 e 868 della legge di bilancio per il 2019, così come modificati dalla L. n. 160/2019, art.1, co. 854.

Le anticipazioni sono ora richieste a valere sulle risorse residue della prima Sezione del “Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali” istituito all’art. 115 del citato “decreto Rilancio”, con una dotazione di 12 miliardi, 8 dei quali destinati alla prima Sezione.

Non vi sono dati ufficiali sull’ammontare delle risorse utilizzate al 24 luglio, data entro la quale le anticipazioni di liquidità sono state concesse agli enti richiedenti, ma si ritiene che l’importo residuo sia di ammontare rilevante. Nell’ipotesi che nella prima tornata siano state richieste anticipazioni per complessivi 2 miliardi – ossia il doppio dell’importo diffuso dai media – gli enti locali avranno la possibilità di accedere potenzialmente a ben 10 miliardi di euro, considerata la possibilità di variazioni compensative previste sia all’interno della prima Sezione del Fondo che tra la prima e la seconda Sezione (rispettivamente, art.116 co. 4 e art. 115 co.1 del D.L. n. 34/2020).

Restano applicabili “tutte le disposizioni e i connessi atti” ai sensi delle previsioni contenute del “decreto Rilancio” e quindi, anche le anticipazioni di liquidità richieste tra il 20 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 saranno restituite con un piano di ammortamento di durata massima trentennale e il tasso di interesse resta fissato al 1,226%.

Non potranno ripresentare domanda gli enti ai quali l’anticipazione è stata già concessa entro lo scorso 24 luglio.