Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet.
1. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia.
2. È fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate) di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali.
2-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, fino a quando il comune o la provincia inadempiente non abbia ottemperato. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l’obbligo per il comune di sospendere i trasferimenti di somme a qualsiasi TITOLO fino a quando l’azienda pubblica non abbia ottemperato.
2-ter. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge i legali rappresentanti degli enti di cui ai commi 1 e 2 trasmettono all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali una dichiarazione, a propria firma, attestante l’istituzione del servizio di cui al comma 1 e la nomina del responsabile del procedimento.
2-quater. L’aggiornamento del sito è effettuato entro il primo giorno di ogni mese, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis.