Il Patto di stabilità regionale è disciplinato dall’art. 2 della L.R. 12.01.2012, n. 7 che recepisce i commi da 138 a 143 dell’art. 1 della legge nazionale 13 dicembre 2010, n. 220. Nel dettaglio, la suddetta normativa contempla due tipologie di Patto regionale: il Patto regionale “verticale” e il Patto regionale “orizzontale”. La prima tipologia (c.d. Patto regionale “verticale”) prevede che la Regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa in conto capitale ai propri enti locali, rideterminando, contestualmente, il proprio obiettivo programmatico. La seconda tipologia (c.d. Patto regionale “orizzontale”) prevede che la Regione, per gli enti locali del proprio territorio, possa integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato.
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